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La nascita della Costituzione italiana
di Agazio Lacroce
Il 27 dicembre del 1947 veniva promulgata la Costituzione italiana
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Costituzione italiana: la nascita
Il 27 dicembre del 1947 la Costituzione italiana veniva promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.
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Costituzione
della
Repubblica Italiana
L’Assemblea Costituente, che approvo` la Costituzione
entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata
eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata
prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV
disposizione transitoria della Costituzione.
Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione
dei deputati all’Assemblea Costituente. Successivamente
il decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum popolare
per la scelta della forma istituzionale dello
Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni
per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946).
Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che
l’Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell’entrata
in vigore della nuova Costituzione e comunque
non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione.
Detto termine fu prorogato prima al 24 giugno
1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente
non oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost.
17 giugno 1947, n. 2).
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COSTITUZIONE (*)
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente,
che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica italiana;
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(*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio
1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»
(G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione
Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2:
«Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla
Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio
1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia
di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione»
(G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell’articolo
88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 novembre
1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell’articolo 79 della Costituzione
in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57
del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell’articolo 68 della
Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1:
«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299
del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei princi`pi
del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione» (G.U.
n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all’articolo
48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione
Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001,
n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 de
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Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il piu` ampio decentramento
amministrativo [118]; adegua i princi`pi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento [114 e segg., IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche [X].
10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge [19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.