Arbitrato

Le parole del nuovo millennio

L’arbitrato è una procedura di risoluzione di una controversia su diritti disponibili attraverso la quale le parti possono ottenere la decisione della loro controversia per effetto della pronuncia di un lodo da parte di un arbitro, di un terzo, che viene individuato d’accordo fra le stesse parti.

Il fondamento della forza vincolante della decisione dell’arbitro sta proprio nell’accordo preventivo fra le parti di affidare a questo soggetto la decisione nella specifica controversia che è sorta tra di loro.

Questo accordo preventivo viene definito come convenzione arbitrale, cioè le parti tra le quali sia sorta una controversia possono accordarsi appunto per deferirne la risoluzione ad un terzo, all’arbitro, invece di ottenere la risoluzione della stessa mediante ricorso al giudice statale.

L’utilizzazione di questa procedura ha vantaggi e svantaggi: certamente ha il vantaggio che il soggetto chiamato a decidere la controversia è un soggetto rispetto al quale le parti manifestano una fiducia particolare per la sua competenza professionale e inoltre perché la possibilità di ottenere la risoluzione della controversia attraverso l’arbitrato determina una riduzione dei tempi del giudizio indubbia.

C’è però lo svantaggio che evidentemente sono le parti che dovranno poi corrispondere il dovuto all’arbitro per l’attività che ha svolto nel caso specifico. È fondamentale, quando si parla della procedura arbitrale, tener presente che nel nostro ordinamento esistono due diverse tipologie di arbitrato e le due diverse tipologie di arbitrato sono strettamente collegate alla efficacia che le parti, nel momento in cui hanno stipulato la convenzione arbitrale, intendono riconoscere alla decisione dell’arbitro, cioè al lodo arbitrale.

Per distinguere queste due ipotesi si parla di arbitrato rituale, quando le parti hanno deciso di riconoscere al lodo arbitrale la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dal giudice statale. In questo caso evidentemente la sentenza produrrà gli stessi effetti fra le parti che avrebbe avuto la decisione del giudice.

Si parla invece di arbitrato irrituale, quando le parti hanno deciso di riconoscere al lodo arbitrale non l’efficacia della sentenza, ma l’efficacia di un accordo di natura negoziale. In questo caso evidentemente la pronuncia dell’arbitro, il lodo arbitrale, non può produrre gli effetti che normalmente produce la sentenza del giudice.

Siccome la scelta delle parti di rivolgersi ad un privato, all’arbitro, per risolvere la propria controversia di fatto comporta una rinuncia a rivolgersi al giudice statale è necessario che la controversia abbia ad oggetto diritti rispetto ai quali le parti abbiano la piena disponibilità.

Merita peraltro di essere sottolineata l’importanza che la procedura arbitrale assume soprattutto quando si tratti di risolvere controversie tra stati. In questo caso si parla, proprio per sottolineare la particolarità dell’istituto, di arbitrato internazionale