Diritto di difesa

Le parole del nuovo millennio

È l’art. 24 della Carta costituzionale, nel suo secondo comma, ad affermare in maniera perentoria che il diritto di difesa è un diritto inviolabile, in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Proprio per sottolineare la particolare valenza della inviolabilità che questa norma della Carta costituzionale riconosce al diritto di difesa, la nostra Corte costituzionale ha evidenziato come la necessità di assicurare il diritto di difesa non possa essere sacrificata per esigenze di altra natura, che possono essere la speditezza o l’accelerazione del processo.

E quando si parla del diritto di difesa ovviamente ci si riferisce alla necessità che le parti, tra le quali è sorta la controversia e che si sono rivolte al giudice per ottenere la decisione sulla medesima, possano esercitare pienamente le proprie ragioni in modo da influire direttamente su quella che sarà poi la decisione assunta dal giudice.

È evidente quindi che, essendo questa la funzione del diritto di difesa, è necessario che fin dall’inizio dell’attività processuale le parti partecipino pienamente alle varie attività che vengono svolte nel corso del giudizio.

Diversi sono gli aspetti che rientrano nella definizione complessiva di diritto di difesa: in particolare, da un lato, va evidenziata come componente fondamentale del diritto di difesa l’esigenza che le parti, nel contraddire fra di loro davanti al giudice, possano allegare in giudizio i fatti che ritengono rilevanti a sostegno delle proprie ragioni; ma parimenti rilevante, quale componente fondamentale del diritto di difesa, è la possibilità che sia assicurato alle parti il diritto di difendersi provando. E cioè, una volta che abbiano effettuato l’allegazione in giudizio dei fatti che ritengano rilevanti a sostegno delle proprie ragioni, abbiano anche la possibilità di utilizzare gli strumenti probatori che ritengono più adeguati, per dimostrare la veridicità delle allegazioni effettuate.

Merita peraltro di essere sottolineata, e lo fa lo stesso art. 24 della Costituzione, la stretta correlazione che sussiste tra esercizio del diritto di difesa e cosiddetta assistenza tecnica, nell’esercizio di questo diritto di difesa, e cioè la necessità che nell’esercitare le proprie ragioni in giudizio la parte sia sempre assistita da un professionista, che nel caso di specie è, evidentemente, l’avvocato. Ed è talmente sensibile la nostra Carta costituzionale circa l’esigenza di assicurare una difesa tecnica in giudizio alle parti che lo stesso art. 24 impone allo Stato di prevedere per l’assistenza giudiziaria dei non abbienti, cioè delle persone economicamente svantaggiate, istituti che assicurino il patrocinio in giudizio a spese dello Stato