I Concordati tra Stato e Chiesa

Da Mussolini a Craxi: 1929 - 1984

Dalla trasmissione di Rai Storia Il Tempo e la Storia (edizione 2014) un'interessante ricostruzione dei momenti salienti che hanno segnato, nel Novecento, i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolia, analizzati a partire dalla firma dei Patti Lateranensi del 1929 fino alla ratifica da parte del Presidente del Consiglio in carica nel 1984, Bettino Craxi, del nuovo Concordato, conosciuto anche come "Accordo di Villa Madama", una revisione degli accordi del '29.

La Costituzione repubblicana, entrata in vigore nel 1948, con l'articolo 7 aveva riconosciuto la vigenza dei Patti Lateranensi sottoscritti da Benito Mussolini, quale Capo del governo primo ministro segretario di Stato del Regno d'Italia e dal cardinale Pietro Gasparri, allora Segretario di Stato della Santa Sede. Il mutato quadro politico del secondo dopoguerra e le trasformazioni che avevano interessato la società dell'Italia repubblicana, insieme alle aperture del Concilio Vaticano II in materia di libertà religiosa e di rapporti fra la Chiesa cattolica e gli Stati, avevano dato avvio a un processo negoziale tra la Santa Sede e l'Italia volto alla necessaria revisione dei Patti Lateranensi, che tuttavia si protrasse a lungo, senza giungere a risultati tangibili.

Il 18 febbraio 1984 l'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, leader del Partito Socialista, e il Segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli, come atto conclusivo di una lunga trattativa, sottoscrivono a Palazzo Madama un testo di revisione del Concordato del 1929.

L'accordo di Villa Madama è costituito da una serie di punti, 14 articoli, che intendono affermare e tutelare:

Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).
Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
Art 6: Le festività religiose.
Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
Art 11: L'assistenza spirituale.
Art 12: Il patrimonio artistico e religioso. 

Per approfondire:

I Patti Lateranensi (da Passato e Presente)